Ordinanza n. 245 del 2008

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ORDINANZA N. 245

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                              BILE                                                   Presidente

- Giovanni Maria                 FLICK                                                Giudice

- Francesco                         AMIRANTE                                             "

- Ugo                                  DE SIERVO                                             "

- Paolo                                MADDALENA                                         "

- Alfio                                 FINOCCHIARO                                      "

- Alfonso                             QUARANTA                                            "

- Franco                              GALLO                                                    "

- Luigi                                 MAZZELLA                                             "

- Gaetano                            SILVESTRI                                              "

- Sabino                              CASSESE                                                 "

- Maria Rita                        SAULLE                                                   "

- Giuseppe                          TESAURO                                                "

- Paolo Maria                     NAPOLITANO                                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 14 giugno 2006 dalla Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di R. C. ed altro, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, disciplinando il regime transitorio degli appelli già presentati, non prevede che, in caso di appello presentato dall’imputato avverso i capi di decisione di condanna e dal pubblico ministero avverso i capi di decisione di assoluzione contenuti nella medesima sentenza nei confronti dello stesso imputato su reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen., entrambi gli appelli debbano essere trattati e decisi contestualmente»;

che la Corte rimettente premette che il Tribunale di Castrovillari aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti di due  imputati, per alcuni capi di imputazione, assolvendoli rispetto ad altri e dichiarando la prescrizione per un altro ancora;

che avverso tale sentenza proponevano appello gli imputati, in relazione ai capi di condanna, e il pubblico ministero, in relazione ai capi assolutori;

che, nelle more del giudizio di impugnazione, è entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, che ha introdotto la regola generale della inappellabilità delle sentenze di assoluzione, prevedendo all’art. 10 la disciplina transitoria;

che secondo la Corte rimettente − sulla base sia del dato letterale, sia della voluntas legis, sia, infine, dei lavori preparatori − tale inappellabilità prescinde dalla circostanza che la decisione assolutoria «interessi l’intera accusa, oppure soltanto una parte di essa, e quindi riguardi i singoli capi della decisione»;

che pertanto, a fronte di una sentenza contenente alcuni capi di decisione assolutori ed altri capi di condanna, «può essere astrattamente proposto ricorso in relazione ai primi  ed appello in relazione ai secondi»;

che, nella disciplina “a regime”, il novellato art. 580 cod. proc. pen. prevede che, in tal caso, qualora i gravami riguardino ipotesi accusatorie connesse ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., il ricorso si converta in appello, così evitando una irragionevole scissione del processo;

che «analoga disposizione» non è invece contenuta nella norma transitoria di cui all’art. 10 della legge n. 46 del 2006;  norma che si limita a prevedere la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto, prima dell’entrata in vigore della legge, avverso la sentenza di proscioglimento e la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado;

che in conseguenza di ciò, nel caso di decisione assolutoria e di condanna assieme, si determinerebbe proprio quella “frattura” del devolutum che l’art. 580 cod. proc. pen., nel regime definitivo, mira a scongiurare;

che – argomenta ancora la Corte rimettente – non sarebbe possibile sospendere la trattazione dell’appello proposto dall’imputato avverso i capi di condanna in attesa che, dichiarato inammissibile l’appello del pubblico ministero, costui esperisca il ricorso per cassazione, come previsto nella norma transitoria; ciò perché tale sospensione, oltre a non essere normativamente prevista, realizzerebbe una stasi a tempo indeterminato del processo, con violazione del principio della ragionevole durata del processo;

che, tanto premesso, la Corte rimettente ritiene la disciplina censurata palesemente irragionevole e, al riguardo, sottolinea come l’imputato sia costretto «ad una evidente duplicazione di giudizi»: duplicazione che – in caso di ricorso per cassazione del pubblico ministero e di conseguente annullamento della sentenza di primo grado – lo esporrebbero ad un processo assai dilatato nel tempo, a fronte della quasi sicura definizione, in tempi assai rapidi, della sua impugnazione in grado di appello;

che, secondo la Corte d’appello rimettente, tale disciplina non risulta emendabile con l’applicazione, anche al regime transitorio, dell’art. 580 cod. proc. pen.; applicazione impedita da una serie di plausibili argomenti di ordine testuale e sistematico;

che, pertanto, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto tanto con l’art. 3 Cost., poiché introduce una regolamentazione transitoria degli appelli già presentati «irragionevolmente diversa da quella prevista per il regime ordinario»; quanto con l’art. 111 della Carta, perché «dilata enormemente e senza valida causale i tempi di celebrazione del giudizio nato come unitario»;

che, sotto il profilo della rilevanza, nell’ordinanza si precisa che l’appello presentato dal pubblico ministero riguarda un capo di decisione assolutamente connesso con quello appellato dagli imputati, trattandosi di reati in concorso formale ai sensi dell’art. 81, primo comma, del codice penale.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha ad oggetto l’art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), che disciplina l’applicazione in via transitoria del nuovo e più ristretto regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotto dall’art. 1 della medesima legge, stabilendo in particolare, al comma 2, che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero e dall’imputato, prima dell’entrata in vigore della legge, è dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile; e, al comma 3, che entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità può essere proposto ricorso per cassazione, contro le sentenze di primo grado;

che la Corte d’appello rimettente censura, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, il citato art. 10, nella parte in cui – in caso di appello dell’imputato e del pubblico ministero avverso rispettivamente i capi di condanna e di assoluzione contenuti nella sentenza pronunciata nei confronti dello stesso imputato, in relazione a reati connessi ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. – non prevede che «gli appelli debbano essere trattati e decisi contestualmente»;

che la rimettente ritiene che la regola della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si applichi anche all’ipotesi in cui l’appello riguardi, come nella specie, non l’intera sentenza, ma singoli capi assolutori della decisione; con la conseguenza di una «evidente duplicazione di giudizi», qualora avverso i capi di assoluzione e di condanna vengano proposti mezzi di impugnazione diversi (ricorso per cassazione in relazione ai primi e appello in relazione ai secondi);

che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., perché introduce una regolamentazione transitoria degli appelli già presentati «irragionevolmente diversa da quella prevista per il regime ordinario» dall’art. 580 cod. proc. pen., e con l’art. 111 Cost., per violazione del principio della durata ragionevole del processo;

che la Corte rimettente solleva la questione sul presupposto di dover dichiarare ai sensi dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006 l’inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della legge, avverso i capi di assoluzione dell’imputato;

che con la sentenza n. 26 del 2007, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte – contestualmente alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sostitutivo dell’art. 593 del codice di procedura penale – ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2008.